La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è un’autorizzazione amministrativa che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva senza dover attendere l’esecuzione dei controlli preliminari da parte degli organi competenti. La SCIA in Edilizia è stata introdotta da Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (articolo 49 comma 4 bis) in sostituzione della DIA – Dichiarazione di Inizio Attività – contenuta nel previgente articolo 19 della Legge 241/1990.
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001) è stato poi integralmente modificato dal Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, più comunemente chiamato “SCIA 2”. Vediamo nel dettaglio tutti gli interventi che necessitano questa dichiarazione e come presentarla.
Per quali interventi è obbligatorio presentare la SCIA in Edilizia?
Il D.lgs. 222/2016 prevede che la SCIA sia necessaria nei seguenti casi:
- Manutenzione Straordinaria su parti strutturali dell’edificio;
- Restauro e Risanamento conservativo;
- Ristrutturazione Edilizia leggera.
Ad esempio, la SCIA è necessaria per l’apertura o la chiusura di porte e finestre su parti strutturali, apertura di lucernari, realizzazione di scale interne o esterne, rifacimento dei solai, ristrutturazione del tetto, realizzazione di nuovi balconi o terrazzi.
Questa dichiarazione rende realizzabili anche altri interventi, come le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma di un edificio sottoposto a vincolo a patto che non violi le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ricordiamo che per le Regioni a Statuto Speciale l’ambito applicativo della SCIA potrebbe essere ampliato o ridotto grazie a Leggi specifiche.
Tempi e modalità di presentazione della SCIA in Edilizia
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata allo Sportello Unico Edilizia del Comune di appartenenza dell’immobile da un soggetto avente diritto – il proprietario dell’immobile o chi ne ha titolo, ad esempio l’usufruttuario – trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, anche in via telematica.
Deve essere accompagnata da una dettagliata relazione tecnica a firma di un progettista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) e corredata degli elaborati progettuali; deve dichiarare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici approvati e adottati e ai regolamenti edilizi vigenti.
In più devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie. La SCIA deve essere accompagnata anche dall’indicazione dell’impresa che effettuerà i lavori.
Dal momento della protocollazione della domanda i lavori possono cominciare immediatamente e mai oltre un anno. La SCIA ha durata massima di tre anni. Nel caso in cui rimangano degli interventi da ultimare, questi sono subordinati alla presentazione di una nuova SCIA. La conclusione dei lavori, poi, deve essere comunicata all’amministrazione competente.
Cosa fare se la SCIA non presenta tutti i requisiti richiesti?
L’ufficio comunale competente ha 30 giorni di tempo per verificare la presenza di tutte le condizioni richieste. In caso di esito negativo, notifica l’ordine di non effettuare l’intervento.
In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, viene informata l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.
L’avente diritto può comunque ripresentare la denuncia di inizio di attività con le modifiche o le integrazioni necessarie a renderla conforme alla normativa urbanistica e edilizia.
CILA, SCIA e Permesso di Costruire: differenze
Vediamo quali sono gli altri documenti essenziali quando si intraprendono i lavori di ristrutturazione e le differenze con la SCIA. Il Permesso di Costruire è obbligatorio in occasione di interventi molto consistenti, come le nuove costruzioni o le ristrutturazioni urbanistiche.
Viene richiesto il Permesso di Costruire anche nel caso in cui dobbiamo affrontare una ristrutturazione edilizia che porta a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti. Inoltre bisogna considerare anche i mutamenti della destinazione d’uso o della sagoma di immobili sottoposti a vincolo.
La CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – riguarda tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria “leggera”, ossia che non coinvolgono parti strutturali degli edifici.
Contrariamente al Permesso di Costruire – che implica di fatto una valutazione preventiva prima di iniziare i lavori – e in modo del tutto analogo alla SCIA, la CILA è una comunicazione che deve essere presentata corredata di una relazione tecnica firmata da un progettista abilitato, che si assume la responsabilità di dichiararne la conformità.
Quali sono le opere realizzabili in Edilizia Libera?
Vediamo adesso quali sono le opere che non necessitano di alcun titolo abilitativo. L’articolo 6 del TUE prevede infatti che le opere di manutenzione ordinaria possano essere svolte liberamente:
- Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
- Mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti
- Sostituzione di parti di impianti tecnologici
- Sostituzione di pavimenti, piastrelle, sanitari e porte interne
- Ritinteggiatura delle pareti
- Installazione di pompe di calore di potenza termica inferiore a 12KW
- Eliminazione delle barriere architettoniche tramite interventi che non alterino la sagoma dell’immobile
- Pavimentazione e finitura degli spazi esterni
- Installazione di pannelli solari e fotovoltaici (fuori dai centri storici)
Per un elenco più completo ma non esaustivo, segnaliamo il Glossario allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018.
Rivolgiti sempre a un’impresa specializzata nel campo dell’edilizia per non incorrere in pesanti sanzioni che sono previste per le violazioni della normativa.