Il Responsabile dei Lavori è un soggetto che si occupa di gestire gli aspetti tecnici e professionali per la sicurezza nei cantieri durante l’esecuzione di lavori edili.
Questa figura deve svolgere le sue mansioni ai sensi del d.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non essendo questa nomina obbligatoria per legge, vediamo in quali casi è consigliabile ricorrervi.
Responsabile dei Lavori e Committente
In mancanza della nomina del Responsabile dei Lavori, la figura su cui ricade l’onere della sicurezza del cantiere è il committente. La Cassazione nel 2007 con la sentenza 7209 della Sezione III ribadisce:
“Il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”.
Come può il committente essere sollevato da tale responsabilità? Nominando il Responsabile dei Lavori attraverso una delega formale. Questa opzione è particolarmente consigliata quando il committente non possiede le competenze necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di legge. È consigliabile anche quando siamo in presenza di opere commissionate da più di un committente.
L’Articolo 89 al comma 1 lettera c del Testo Unico della Sicurezza parla espressamente della figura del Responsabile dei Lavori:
“Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”
È evidente quindi che con questa nomina il Committente trasferisce sul Responsabile dei Lavori tutti gli obblighi di legge che altrimenti spetterebbero a lui.
Quali sono i compiti del RL?
Già in fase di progettazione dei lavori è fondamentale che questa figura si occupi della pianificazione delle varie fasi dei lavori e della loro durata. Questo step è fondamentale per valutare tutti i rischi che potrebbero presentarsi in fase di svolgimento dei lavori e attuare tutte le misure preventive del caso.
Se sul cantiere interverrà più di un’impresa viene nominato il Coordinatore della Sicurezza. Ciò accade molto spesso, specialmente in caso di cantieri temporanei o mobili (in fase di ristrutturazione).
Prima di iniziare i lavori, quindi, il Responsabile prende visione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Fascicolo dell’opera, redatti dal Coordinatore. Ne trasmette poi una copia a tutte le imprese a cui viene richiesto un preventivo.
Il Responsabile dei Lavori ha l’obbligo di verificare la documentazione di ogni impresa coinvolta:
- L’Iscrizione alla camera di commercio (con apposito certificato)
- Il Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- La Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
- La Dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa, con qualifiche ed estremi delle denunce INPS, INAIL e Cassa Edile
- La Dichiarazione del contratto collettivo applicato
Il controllo su questi documenti è definito verifica tecnico-professionale.
Cosa succede se il Responsabile dei Lavori non ottempera agli obblighi?
Il Testo Unico sulla Sicurezza all’articolo 157 prevede tre diverse sanzioni a seconda delle infrazioni che vengono commesse:
- Mancata nomina del Coordinatore della Sicurezza quando è obbligatorio prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400€.
- Mancata verifica tecnico-professionale dell’impresa è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800€.
- Mancata comunicazione alle imprese del nominativo del Coordinatore della Sicurezza e la mancata trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o della notifica preliminare all’amministrazione (quando obbligatori) prevedono una sanzione pecuniaria da 500 a 1.800€.
Chi può svolgere questo compito?
Prima del d.lgs. 106/09 – che contiene le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – la figura del Responsabile dei Lavori doveva coincidere con la figura del progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori.
Il committente può scegliere quindi sia un lavoratore subordinato sia un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale. Ha quindi ampia libertà nella scelta del Responsabile dei Lavori, l’unico obbligo che il T.U. sulla Sicurezza impone è sulla modalità di nomina.
Ciò deve avvenire con un incarico specifico, sotto forma di delega di funzione di cui all’articolo 16 del d.lgs. 81/08, per esentare il più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità.